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Legge 05/07/1928 n. 1760

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio Decreto-Legge 29 luglio 1927 n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il senato e la camera dei deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: art. Unico. È convertito in legge il R.D.L. 29/07/1927 n. 1509, portante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno, con le seguenti modificazioni.

CAPO I Le operazioni di credito agrario.

Art.1. Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

a) di esercizio

b) di miglioramento.

Art. 2. Sono operazioni di credito agrario di esercizio: 1/a i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti; 2/a i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli; 3/a le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito; 4/a i prestiti a favore di enti associazioni agrarie

a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti. I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Art. 3. Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti

a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali

b) costruzione di strade poderali

c) sistemazione di terreni

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonché alla manipolazione di questi

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi. Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per: 1/a acquisto di terreni, per la formazione della piccola proprietà coltivatrice; 2/a acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi; 3/a costruzione riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

Art. 4. I prestiti e mutui di cui alle lettere a) a g) del precedente art. Possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonché a consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono alla esecuzione di opere di bonificamento e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

Art. 5. I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto. I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori cinque. I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera b), dell'art. 2 avranno scadenza all'e- poca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori. I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci. I prestiti e mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, del- l'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

Art. 6. I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria. I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, la entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia du- rata superiore a cinque anni. Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti dall'art. 78 della legge 02/01/1913 n. 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7. La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione

a) dello scopo del prestito

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi de positati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare

c) delle garanzie delle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione. Per le cambiali non eccedenti le £. 5000 il croce segno del debitore, che dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici à termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore l'autenticazione è gratuita.

Art. 8. I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2 n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo. Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva. Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti. I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi. Il privilegio di cui al presente art. Segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'art. 1956 del codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice.

Art. 9. A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, nn. 1 e 2, e all'art. 3, può esse- re costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale à sensi dell'art. Precedente. Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale sia no esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano. L'iscrizione, senza respon- sabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito. Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. Tale privilegio segue immediatamente quello dello stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile. In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente

art., non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante. Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'art. Seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10. Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del codice penale. Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore,questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile.

Art. 11. Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite,l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio. La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio.

Art. 12. Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste del n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio.

CAPO II Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Art. 13. Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le casse agrarie e i monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del ministro per l'economia nazionale in unica cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con regio decreto promosso dal ministro per l'economia nazionale. Possono essere autorizzati dal ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e - in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine - anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le casse di risparmio, i monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'opera nazionale per i combattenti. Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, à sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

 

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